Il parcheggio dell’ospedale è su terreni “acquisiti dall’Ausl in modo illegittimo”. Vanno restituiti





L’incredibile sentenza del Consiglio di Stato. Tutto iniziò nel 2007
Una parte dei terreni dove è stato realizzato il nuovo parcheggio dell’ospedale di Fucecchio erano stati acquisiti dall’Ausl in modo illegittimo: questa l’incredibile sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato. L’intera catena degli accadimenti alla base del procedimento giudiziario conclusosi pochi giorni fa è a dir poco singolare.
Tutto parte nel 2007 quando il Comune di Fucecchio approva una variante urbanistica “per la riqualificazione dell’area valliva tra le vie di Sotto Valle e Sant’Antonio” e per la realizzazione del “parcheggio zona ospedaliera e collegamenti per la mobilità pedonale”. Fino a quel momento ancora non era successo nulla ma solo perché non erano ancora emersi alcuni aspetti della vicenda molto particolari come dimostrato dai giudici di Palazzo Spada nel processo e quindi nella sentenza. Ma procediamo con ordine.
Nel 2021 il Tar di Firenze aveva respinto il ricorso presentato da una famiglia di Fucecchio per vedersi riconoscere l’illegittima occupazione da parte della azienda Usl Toscana centro di alcuni terreni di proprietà di famiglia, che facevano parte dell’appezzamento di terra su cui era stato realizzato il nuovo parcheggio del nosocomio cittadino, e per la condanna dell’azienda intimata alla restituzione degli stessi, previa riduzione in pristino, ovvero alla loro acquisizione nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento. I terreni di cui si discute furono acquistati dalla famiglia con rogito del 11 novembre 1983 intercorso con i genitori di uno dei due coniugi. Le particelle, oggetto del contenzioso erano, secondo gli appellanti, identificate fino al 2007 ma il Consiglio comunale di Fucecchio vi aveva apposto il vincolo preordinato all’esproprio dopo l’approvazione della variante urbanistica “per la riqualificazione dell’area valliva tra le vie di Sotto Valle e Sant’Antonio” e per la realizzazione del “parcheggio zona ospedaliera e collegamenti per la mobilità pedonale”.
Tale vincolo riguardava anche altre particelle che, però, erano state oggetto di cessione legittima al Comune. La famiglia a quel punto aveva rivendicato la proprietà, ma l’Asl aveva pure rivendicato la proprietà per effetto di un contratto denominato “vendita” e stipulato in data 12 giugno 1974 tra il padre dell’appellante e l’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio: si tratta di una sorta di compromesso non firmato anche dalla comproprietaria dei beni, cioè l’altro coniuge, e senza una procura che lo legittimasse ad impegnare anche lei, e inoltre, sempre secondo i giudici, non era mai seguito un rogito notarile definitivo e da trascrivere. La sentenza del Tar impugnata aveva respinto il ricorso ritenendo che l’Asl avesse usucapito i terreni e comunque il contratto stipulato nel 1974 era stato ritenuto una vendita con effetti immediatamente traslativi che aveva attribuito la disponibilità dell’area. Ma non era così.
Nessun usucapione e acquisizione illegittima dei terreni da parte dell’Asl.
Di diverso avviso, infatti, il Consiglio di Stato. Per quanto riguarda l’usucapione per i giudici di secondo grado “l’eccezione di usucapione non era stata avanzata dall’amministrazione resistente, cosicché siffatta eccezione non può trovare ingresso nel giudizio per effetto di una rilevazione da parte del giudice”, e quindi tale opzione è stata eliminata. Sulla scrittura privata del 1974 invece: “La scrittura privata, che poteva considerarsi una sorta di contratto preliminare in attesa di redigere l’atto pubblico che non è mai venuto alla luce (in tal senso deponendo anche la presenza, nell’accordo intercorso, di una sorta di caparra penitenziale, tendenzialmente poco compatibile con l’immediatezza del trasferimento del diritto reale), è sicuramente viziata dal fatto che il proprietario originario ha ceduto il bene immobile anche in nome della consorte comproprietaria senza essere munito di valido titolo a poterne rappresentare la volontà.
Tale vizio dell’atto che ha consentito il possesso da parte dell’ospedale di Fucecchio, fa sì che non possa considerarsi il possesso come qualificato, bensì la materiale disponibilità del cespite risultando equiparabile a una mera detenzione fino al momento in cui iniziarono i lavori che hanno trasformato il bene immobile nel 2009”. Nessun usucapione e vendita illegittima e non perfezionata. Inevitabile a quel punto per i giudici del Consiglio di Stato la sentenza: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’azienda Usl Toscana centro a restituire agli appellanti i terreni di cui al foglio 58, partt. 715 e 716 e a corrispondere il risarcimento per l’illegittima occupazione a far data dal 1 gennaio 2010. Condanna l’azienda Usl Toscana centro a rifondere alle controparti le spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 8mila oltre ad accessori di legge”. Il rocambolesco caso giudiziario è chiuso. I terreni vanno restituiti ai legittimi proprietari a meno di accordi futuri tra le parti.