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I giudici sbagliano ad applicare la norma del codice della strada e la Cassazione annulla la sentenza

14 luglio 2024 | 14:45
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I giudici sbagliano ad applicare la norma del codice della strada e la Cassazione annulla la sentenza

Per la guida senza patente l’avviso orale del questore non fa scattare l’aggravante della violazione di una misura di prevenzione

Si mette alla guida di una moto nonostante il ritiro della patente ed era già stato oggetto dell’avviso orale del questore. Per questo il tribunale di Lucca lo ha condannato in primo grado a quattro mesi d’arresto secondo l’articolo 73 del Codice della Strada, applicando l’aggravante per “una persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.

Nonostante la condanna lieve, che però non prevedeva la sospensione della pena, il condannato ha proposto ricorso in Appello, dove la pena è stata ridotta a tre mesi, e anche in Cassazione. Tre i motivi di ricorso: il primo è legato alla violazione del divieto di ne bis in idem. Secondo gli avvocati, infatti, il fatto contestato era già stato oggetto una sentenza di proscioglimento in una udienza del 17 novembre del 2020. Con il secondo motivo si dichiara invece l’inapplicabilità dell’articolo 73 del Codice della Strada perché l’avviso orale del questore non rientrerebbe nelle fattispecie dei ‘provvedimenti definitivi adottati dall’autorità giudiziaria”. Infine si parla di carenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena inflitta con la libertà controllata.

Dei tre motivi di ricorso la Cassazione ha ritenuto sussistere il secondo, ovvero il reato non rientrerebbe in quello previsto dall’articolo citato del codice della strada: “Il giudice del merito, quindi – dice la Cassazione – avrebbe dovuto assolvere l’imputato in ordine al reato contestato, per insussistenza del fatto, contestato come violazione di una misura di prevenzione”.

L’annullamento della sentenza di Appello, dunque, arriva senza rinvio. “Il fatto non sussiste” e la vicenda giudiziaria finisce qui.