Decreto ingiuntivo dagli Emirati Arabi alla Fapim di Altopascio, la Cassazione: “La competenza è dei giudici di Dubai”

Nuovo episodio del caso giudiziario che va avanti dal 2017: la Corte ha ribaltato la sentenza di appello

Si deciderà negli Emirati Arabi Uniti, a differenza di quanto sin qui stabilito dalle corti italiane la controversia (che va avanti dal 2017) fra la nota azienda di Altopascio Fapim e la Euro Tech Fze.

Quest’ultima, ha chiesto e fin qui ottenuto un decreto ingiuntivo, dal tribunale di Lucca, per il pagamento di una somma di 54mila euro di provvigioni non corrisposte nell’ambito di un rapporto di agenzia fra le parti.

La discussione è giunta fino alle Sezioni Uniti della Cassazione civile, chiamata anche a fare giurisprudenza circa le cause intercorrenti fra società di paesi diversi.
Tre i motivi di ricorso della Fapim, che ha chiesto l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice italiano. I giudici di Firenze avevano ribaltato la decisione del tribunale di Lucca, che aveva stabilito come il giudizio dovesse essere espresso dalla corte mediorientale.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, che peraltro seguono una giurisprudenza consolidata negli ultimi anni, il giudice di appello avrebbe mal applicato l’articolo 4 della legge 218/1995 in relazione alla declaratoria di giurisdizione del giudice italiano. Lo stesso, secondo la Cassazione “prevede un’espressa ipotesi di deroga convenzionale alla giurisdizione, che in via di autonomia negoziale i contraenti possono pattuire”.

La facoltà di adire alla corte degli Emirati, non sarebbe, dunque, solo dell’azienda estera, ma anche della Fapim, cui la Cassazione riconosce l’interesse a sollevare l’eccezione di giurisdizione “in quanto – si legge in sentenza – la Euro Tech aveva subito una sentenza penale di condanna da parte del tribunale di Dubai”.

La clausola di deroga della giurisdizione, peraltro, secondo la Cassazione in questo caso investe i giudici degli Emirati “di giurisdizione esclusiva, e non facoltativa e concorrente, in difetto di diverso accordo tra le parti che consentisse loro di adire un foro diverso da quello prorogato”.

La sentenza di appello, dunque, è stata cassata senza rinvio, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo del 2017 reso dal tribiunale di Lucca.

Quanto alle spese “in ragione della novità della questione di diritto dirimente, possono comunque compensarsi per intero tra le parti le spese dell’intero giudizio”.

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