Avanzamento di carriera “in ritardo”: il militare ricorre al Tar, ma il tribunale dà ragione all’Arma

Il legale: "Valuteremo se fare ricorso al Consiglio di Stato"

Chiede il riconoscimento di un avanzamento di carriera anticipato rispetto a quello concesso. Ma al militare, un carabiniere in quiescenza, viene dato torto. E dovrà anche pagare le spese di giudizio al Comando generale dell’Arma contro la quale aveva presentato ricorso.

La vicenda è complessa e parte dalla richiesta di annullamento della sospensione del giudizio di avanzamento al grado superiore, con decorrenza dell’eventuale promozione dall’anno precedente rispetto a quello concesso, con la motivazione del giudizio di non idoneità.

Il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del  gennaio 2024 aveva determinato la promozione del ricorrente al grado di appuntato scelto con decorrenza dal marzo del 2019, invece che dall’anno precedente.

Il militare, promosso al grado di appuntato il 18 ottobre 1997, era stato sospeso dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore di appuntato scelto, per gli anni 2002 e 2003, perché rinviato a giudizio per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali. Procedimento che, poi, si era concluso con una sentenza che ha dichiarato di non doversi procedere per remissione della querela da parte della persona offesa e non è stato seguito dall’irrogazione di alcuna sanzione disciplinare.

Il 18 maggio 2004 il ricorrente è stato nuovamente rinviato a giudizio nell’ambito di un distinto procedimento penale, definito in primo grado con la sentenza del tribunale di Lucca del 3 novembre 2008, con la quale è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per violenza sessuale. Condanna che è divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2011, per effetto della conferma in appello e della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal ricorrente avverso l’esito del secondo grado di giudizio.

A seguito della condanna penale, con provvedimento del 28 giugno 2013 è stata irrogata nei confronti del militare la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego della durata di otto mesi, che ha determinato anche lo spostamento dell’anzianità assoluta dal 18 ottobre 1997 al 18 giugno 1998.

Il 27 aprile 2017 il Tribunale di Lucca ha poi dichiarato l’estinzione del reato e successivamente, il tribunale di sorveglianza di Firenze, ha concesso al militare la riabilitazione. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha quindi revocato il precedente provvedimento di esclusione dell’appuntato da ogni procedura di avanzamento, a decorrere dalla data di irrevocabilità dell’ordinanza di riabilitazione e, di conseguenza, il ricorrente è stato ammesso alla procedura di avanzamento al grado superiore di appuntato scelto dal 21 marzo 2018.

La Commissione di valutazione e avanzamento, riunitasi il 13 dicembre 2023 per valutare, ora per allora, l’appuntato ha giudicato il medesimo “non idoneo relativamente all’anno 2018, in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravissime e deplorevoli carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore” e idoneo all’avanzamento per l’anno 2019. È seguito il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del  gennaio 2024, mediante il quale, preso atto dei giudizi espressi dalla Commissione di valutazione e avanzamento, il militare è stato promosso al grado di appuntato scelto dal marzo 2019.

Il ricorrente, invece, aveva lamentato di essere stato illegittimamente promosso al grado superiore soltanto dal marzo 2019, invece che dal marzo di un anno prima.

Il Tar del Lazio ha ritenuto il ricorso infondato e il militare che ha presentato ricorso, con l’obiettivo di ottenere la rivalutazione dello stipendio per l’anno mancant, è stato condannato al pagamento, nei confronti del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, delle spese del giudizio, liquidate in 2mila euro, oltre accessori di legge. 

“Valuteremo se fare ricorso al Consiglio di Stato”, ha spiegato il legale del carabiniere.

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