Il fallimento dell’azienda non andava notificato all’erede: anche la Cassazione respinge il ricorso

Si conclude la vicenda della procedura concorsuale di una nota ditta di arredamento professionale già passata da tribunale e Corte d’Appello
Fu corretta la decisione del 2020 del fallimento di una ditta di arredi professionali sulla base delle istanze di due dipendenti dell’azienda.
La Corte di Cassazione, infatti, ha confermato il rigetto del ricorso dell’erede del defunto titolare della società, da parte della corte d’appello.
Il ricorso si basava sul fatto che l’istanza di fallimento non sarebbe stata notificata agli eredi del de cuius ma al curatore speciale nominato dal tribunale, senza che ci fossero ragioni d’urgenza. La Corte d’appello aveva però replicato, dando ragione ai legali dei dipendenti, che l’audizione dell’erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento non è obbligatoria, ribadendo altresì che sebbene i debiti del defunto si riversano naturalmente sull’erede accettante, questi non ha però alcun pregiudizio dalla procedura concorsuale.
La Cassazione ha, prima di entrare nel merito delle richieste dell’erede, rilevato l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito, fra l’altro, della copia autentica della sentenza impugnata munita di relazione di notificazione. Di conseguenza, spiega la Cassazione “la rilevata improcedibilità per un verso risulta assorbente rispetto all’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in controricorso – e al correlato profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza circa l’effettiva qualità di erede (oltre che figlio) del ricorrente, all’epoca di dichiarazione del fallimento e per altro verso rende superfluo dare atto del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza in punto di contraddittorio con l’erede, in caso di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore defunto”.
L’erede è stato così condannato al pagamento delle spese alla controricorrente (solo uno dei due dipendenti che hanno portato al fallimento) per 10mila euro e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.