Albero crolla sull’auto in transito e la rende invalida: risarcito anche il convivente

Nuova puntata in tribunale a Lucca sull'incidente del settembre 2017: a pagare sarà l'assicurazione stipulata dal Comune di Lucca

Donna di 68 anni resa invalida da un pioppo caduto mentre transita con la propria auto sul viale Luporini, in tribunale a Lucca un altro tassello della vicenda giudiziaria sul sinistro che risale al 12 settembre 2017.

La donna, nelle more del giudizio, è deceduta e a portare avanti la causa per il risarcimento dei danni patrimoniali e non solo il convivente e il figlio. Entrambi hanno portato in tribunale il Comune di Lucca, una volta che si è scoperto che il terreno sul quale insisteva il pioppo caduto era stato dallo stesso espropriato a un privato, sebbene tale esproprio non fosse stato adeguatamente trascritto tanto da fare escludere l’area dalla regolare manutenzione a carico dell’ento. A sua volta il Comune ha chiamato in causa la compagnia assicurativa per farsi sollevare dal pagamento delle somme dovute.

Vicenda complessa, quella affrontata dal giudice Giampaolo Fabbrizi, che ha dovuto valutare non solo i profili di responsabilità ma anche i diversi danni non patrimoniali patiti dalle parti in causa. In questo senso, anche con l’utilizzo di una perizia d’ufficio, il giudice ha escluso la liquidazione di ulteriori danni non patrimoniali al figlio della donna, che già in via provvisionale ex articolo 700 del codice di procedura civile aveva ricevuto la somma di 410mila euro. Dai calcoli del giudice, anzi, lo stesso, una volta stabilito il quantum del dovuto come risarcimento, è stato condannato a restituire una somma di poco inferiore ai 7mila euro.

Accolta, invece, la domanda al risarcimento danni, ulteriore rispetto a quello liquidato in via provvisionale al figlio, al convivente di lunga data della donna, che riceverà oltre 220mila euro dalla controparte. La liquidazione, come riconosciuto dal giudice, dovrà essere effettuata dalla compagnia assicurativa del Comune, condannata a tenere indenne la controparte dal pagamento dei danni, fatta salva una piccola quota di franchigia. Il totale del risarcimento danni, cui si aggiungono le spese legali per circa 30mila euro, in parte in carico al Comune, in parte alla compagnia assicurativa, si aggira, al momento, intorno ai 630mila euro.

Il giudice non ha invece riconosciuto il danno patrimoniale per spese mediche, per mancanza di documenti di prova delle spese sostenute, per i danni subiti dal mezzo, perché il costo della riparazione è ben superiore al valore dell’autovettura al momento del danno, né il danno legato alle spese di assistenza alla vittima del sinistro perché non si è potuta quietanzare la spesa per la badante. Niente neanche per il danno relativo alle spese di assistenza stragiudiziale. L’unico danno patrimoniale risarcito, quindi, riguarda le spese di soccorso, rottamazione e di perizia del mezzo e il controvalore dell’auto incidentata, per un totale di poco superiore a 4400 euro.

Nella causa si è anche stabilito che nessun legame si può riconoscere fra l’incidente e la morte prematura della donna, avvenuta a 71 anni nel 2021.

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