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Porta in tribunale il comproprietario: “Impedito l’accesso all’immobile per la vendita”. Ma il tribunale gli dà torto

11 febbraio 2024 | 12:00
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Porta in tribunale il comproprietario: “Impedito l’accesso all’immobile per la vendita”. Ma il tribunale gli dà torto

Nessuna prova di accordi per l’alienazione e di perdita di chance concrete. E scatta anche la condanna a spese legali per oltre 17mila euro

Quando avere un bene in comproprietà diventa un problema, specialmente quando si parla di immobili.

È approdata in tribunale a Lucca una lite fra i comproprietari. La richiesta di una delle parti era quella di condannare la controparte al risarcimento danni per aver impedito la visita dell’immobile, che avrebbe causato l’impossibilità di concludere la vendita della quota spettante.

Il comproprietario, questo secondo le accuse presentate davanti al tribunale di Lucca, avrebbe cambiato la serratura del cancello pedonale di ingresso alla proprietà impedendo di fatto l’accesso al bene. Una ricostruzione però rigettata dal convenuto che ha ricordato come fosse già stata introdotta una causa per la divisione giudiziale del bene e anche un giudizio davanti al giudice di pace per quantificare il valore del 50 per cento di una mensilità di indennità di occupazione.

Il tribunale di Lucca in composizione monocratica ha fato ragione al convenuto. Non è stata raggiunta, infatti, in aula, la prova sui fatti posti a fondamento della richiesta di danni per perdita di chance di vendita (da quantificarsi fra 170mila e 520mila euro): in particolare non è stato dimostrato alcun accordo fra i comproprietari a vendere l’immobile e ad incaricare agenzie immobiliari per reperire potenziali acquirenti. Nessuna prova, a causa di testimonianze contraddittorie sul tema, neanche sul presunto impedimento alla visita dell’immobile e il cambio di serratura. Quanto alle chance perse di vendita dell’immobile il tribunale non ha rilevato nulla che confermasse un interesse concreto all’acquisto.

“La probabilità che la chance si sarebbe concretizzata – dice il giudice – appare remota e comunque tale da non consentire di affermare con relativa certezza la sussistenza della perdita di chance e il conseguente danno”.

La domanda è quindi stata respinta con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in complessivi 17113 euro, di cui quasi 6mila euro per il sequestro conservativo del bene in corso di causa oltre al 15 per cento di spese generali.