Nessun diritto di rogito ai segretari comunali che hanno qualifica dirigenziale

La Corte Costituzionale boccia le questione sollevate dal tribunale di Lucca

La Corte Costituzionale boccia le question sollevate dal tribunale di Lucca in merito ai diritti di rogito per i segretari comunali: nessuna integrazione salariale per i segretari con qualifica dirigenziale, in sedi con dirigenza.

Queste in sintesi le conclusioni della Consulta. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno una qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune dai diritti di rogito è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, ma laddove il segretario comunale svolga invece già mansioni di dirigente questa quota non è dovuta e lo stipendio deve rimanere inalterato.

Indirettamente, la corte Costituzionale qualifica, quindi, il trattamento economico dei segretari con qualifica dirigenziale, e con galleggiamento negli enti con dirigenza, come di per sé rispettoso dell’articolo 36 della Costituzione. Per altro, osserva la sentenza pubblicata oggi (7 novembre) l’articolo 10 comma 2 bis, è stato adottato con l’esplicito intento di contribuire al riordino e al contenimento della spesa pubblica, “sicché ha un fine di interesse pubblico generale molto rilevante, che accompagnato all’assenza di una lesione alla posizione dei segretari dirigenti operanti negli enti con in dotazione qualifiche dirigenziali, rende il ricorso non accoglibile”.

La sentenza della Consulta n200/2023 ha dunque rigettato il ricorso presentato dal giudice del lavoro di Lucca, non condividendo nessuna delle ipotesi prospettate di incostituzionalità. In particolare, come detto, è stata respinta l’ipotesi della violazione degli articoli 36 e 3 della Costituzione. Secondo la Consulta, che ha compiuto un’accurata ricostruzione della disciplina sin dalle sue origini, l’attività di rogito rientra tra le competenze ordinarie dei segretari comunali e quindi, qualora essi abbiano qualifica dirigenziale è da considerare parte dell’onnicomprensività del rapporto di lavoro e quindi dello stipendio.

È, invece, ammissibile e non discriminatorio che a percepire i diritti siano: i segretari privi di qualifica dirigenziale, in qualsiasi ente operino; i segretari con qualifica dirigenziale, operanti in sedi di segreteria di comuni privi di dirigenti. Infatti, queste due categorie di segretari possono ritrovarsi o con trattamenti economici sensibilmente inferiori a quelli dirigenziali (è il caso dei segretari di fascia C), oppure nell’impossibilità di avere un galleggiamento tale da consentire loro l’acquisizione di retribuzioni almeno equiparate a quelle del massimo livello dirigenziale nell’ente. Il caso è chiuso.