Non passa l’esame di maturità e ricorre al Tar: ‘bocciato’ anche dai giudici

Il tribunale amministrativo ha respinto le richieste di ‘promozione’ e di risarcimento danni dello studente
Non passa gli esami di Stato e fa causa al liceo di Lucca chiedendo anche migliaia di euro di danni, ma anche il Tar “lo boccia” e respinge ogni sua richiesta.
Il ragazzo lucchese, essendo maggiorenne, dopo aver scoperto di non aver superato gli esami di maturità ha deciso di fare ricorso alla giustizia amministrativa contro quella bocciatura che riteneva illegittima e ha citato il ministero e la commissione chiedendo “la promozione”, e quindi il diploma, e il risarcimento dei danni “subiti dal ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati”.
Ben 5 i motivi per i quali aveva chiesto l’annullamento degli esiti finali dello scorso anno scolastico terminato pochi mesi fa. Ma anche i giudici del Tar di Firenze hanno rigettato tutte le sue istanze confermando in toto “la bocciatura” della commissione. Si legge infatti in sentenza: “Non sono, infatti, condivisibili le argomentazioni contenute nei primi due motivi di ricorso, con i quali si sostiene che la commissione non avrebbe verificato, durante il colloquio, l’analisi delle precedenti prove scritte, né esaminato le conoscenze del candidato, così come acquisite nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro e in materia Cittadinanza e Costituzione. Altrettanto da respingere, secondo i giudici, è terzo motivo con il quale si sostiene l’illegittimità di tutte le griglie di valutazione delle tre prove, per omessa indicazione della data di redazione, non essendosi dimostrato che queste ultime siano state compilate il giorno stesso della redazione dei relativi verbali, in cui si attesta l’avvenuta correzione e giudizio di ciascuna prova. In realtà le griglie di valutazione della prima e seconda prova, nonché della prova orale, oltre ad essere tutte datate per connessione con il relativo verbale, sono state compilate nell’immediatezza delle prove stesse“.
Prosegue la sentenza: “Sono da ultimo da respingere il quarto e il quinto motivo con i quali si sostiene che alle proposte di voto per ciascuna prova, non sarebbero seguiti confronti tra i componenti della commissione decidente, in quanto ciascun voto sarebbe stato assunto acriticamente da parte della commissione”.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere anche la domanda di risarcimento del danno. Il ragazzo se vorrà ottenere il diploma dovrà ripetere l’anno scolastico e rifare gli esami di Stato.