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Cani: museruola si, museruola no

26 giugno 2023 | 11:45
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Cani: museruola si, museruola no

I comportamenti da tenere nei luoghi pubblici e per strada

I casi di morsi, a persone o ad altri cani, risollevano la questione, oltre che del guinzaglio, della museruola: quando è obbligatoria?

E’ la legge regionale toscana del 20 ottobre 2009, la numero 59, a disciplinare la normativa.

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. In tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. E’ vietato invece l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, gli sgambatoi, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.In questo caso i proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. Certo è che il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco. Resta l’obbligo della museruola sui mezzi pubblici, dal treno al bus, taxi inclusi. 

Il problema sorge quando si tratta di cani morsicatori. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell’azienda Asl di riferimento che eseguiranno controlli sugli stessi 4 zampe e, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore. Qualora, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell’azienda Usl accertino l’incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l’autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un’eventuale cambiamento di proprietà. Qualora un cane venga certificato come “irrecuperabile” può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l’incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un’associazione per la protezione degli animali. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato. 

La museruola va comunque sempre portata con sé (in tasca o in borsa) ed esibita in caso di controlli a richiesta delle forze dell’ordine.