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La riorganizzazione aziendale non viene provata, vince la causa contro l’ex datore di lavoro

9 giugno 2023 | 17:00
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La riorganizzazione aziendale non viene provata, vince la causa contro l’ex datore di lavoro

Giovane lucchese licenziato ingiustamente: per i giudici era soltanto un motivo pretestuoso

Nel 2015 era stato assunto da una importante ditta della Piana di Lucca di forniture industriali con un contratto di apprendistato e poi nel gennaio del 2018 era stato preso in azienda con un contratto di categoria a tempo pieno e determinato ma poi nel gennaio del 2020 era stato licenziato di botto per una “riorganizzazione aziendale”, giovane di Lucca vince la causa in tribunale contro l’ex datore di lavoro e ottiene circa 40mila euro di risarcimento per ingiusto licenziamento.

Per  i giudici si trattava di un motivo pretestuoso. La vicenda giudiziaria si è conclusa mercoledì scorso (7 giugno) con la sentenza a firma del giudice Antonella De Luca del tribunale di Lucca che ha accolto le richieste del giovane dichiarando “all’illegittimità del licenziamento intimato con risoluzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento stesso e per l’effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un’indennità risarcitoria pari a 20 mensilità della retribuzione come indicata in ricorso oltre accessori di legge”.

Il giovane, difeso dall’avvocato Silvia Fantozzi, per il giudice cittadino ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando, documentalmente, la sussistenza del rapporto di lavoro, per come delineato nell’atto introduttivo di causa, l’esistenza del licenziamento, la sua impugnazione stragiudiziale e l’entità della retribuzione globale di fatto. La ditta non si è nemmeno presentata in aula dando il via libera di fatto all’accoglimento delle richieste dell’ex dipendente. Si legge infatti molto chiaramente in sentenza: “Grava sul datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, onere evidentemente non assolto, stante la mancata costituzione. Il datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve in primis provare la reale soppressione del posto cui era addetto il lavoratore licenziato; deve inoltre fornire la prova dell’effettività e non pretestuosità della riorganizzazione aziendale oltre all’esistenza del nesso causale tra tale scelta ed il licenziamento. Ed ancora il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire la prova del repechage, ossia dell’inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni equivalenti e comunque compatibili con la qualifica rivestita e con il contenuto professionale dell’attività cui era adibito. Stante la mancata costituzione del convenuto il suddetto onere probatorio non è stato assolto”.

Tanto è bastato al tribunale per dichiarare l’illegittimità del recesso contrattuale e lavorativo. La società è stata condannata anche a 4mila euro di spese legali.