Nuova scuola media ad Altopascio, il Tar annulla la gara d’appalto da 5,8 milioni di euro

Stop agli atti della Provincia che hanno affidato i lavori alla Rti guidata da Legnotek di Firenze: il giudice amministrativo ordina di escludere dalla procedura il gruppo di imprese
Annullata dal Tar una gara d’appalto provinciale da 5 milioni e 800mila euro per la realizzazione di una nuova scuola media ad Altopascio. Un’anomalia, già emersa durante la procedura, ha portato i giudici ad accogliere il ricorso di una società che ha ordinato anche l’esclusione dalla gara la ditta che era risultata vincitrice e a cui erano stati affidati i lavori lo scorso anno.
Appalto da 5 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola ad Altopascio annullato dal Tar, tutto da rifare, a meno di future disposizioni da parte del Consiglio di Stato nel caso di un eventuale ricorso d’appello. Questa, dunque, la decisione della giustizia amministrativa di stamattina (29 maggio) in merito al contenzioso sollevato nei mesi scorsi dalla Travex srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bovari e Alessio Tomassucci.
Nel 2022 la Provincia di Lucca per conto del Comune di Altopascio aveva indetto una gara da 5,8 milioni di euro euro per l’affidamento dell’appalto di lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di prima grado in via Francesco D’Assisi. L’appalto era stato affidato dopo le procedure di gara a un raggruppamento temporaneo di imprese (rti) di cui la Legnotek srl era mandataria. I giudici del Tar di Firenze non solo hanno accolto le istanze della società ricorrente annullando tutti gli atti impugnati ma ordinato alla stazione appaltante (la Provincia di Lucca) di escludere dalla gara la società che era risultata vincitrice e a cui erano stati affidati i lavori.
Un’anomalia poi “condonata” durante la procedura alla base della causa e della sentenza del Tar. Il primo motivo di ricorso attiene infatti alla necessità di escludere dalla procedura l’aggiudicataria che non avrebbe presentato in allegato all’offerta, in violazione della specifica previsione del disciplinare di gara, il computo metrico relativo a tutte e tre le migliorie progettuali offerte, ma solo l’elaborato relativo ad una delle tre migliorie; la circostanza (incontestata in punto di fatto), aveva costituito oggetto di un procedimento di esclusione instaurato dal Rup (responsabile unico del procedimento). In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma poi archiviato sulla base della rilevazione di un presunto errore dell’incaricata nel caricamento dell’offerta (che, in sostanza, avrebbe caricato un file sbagliato in luogo del file già predisposto con il computo metrico corretto) e dell’ammissione del raggruppamento temporaneo di imprese con a capo la contro interessata, in sede di soccorso procedimentale, alla presentazione di un nuovo computo metrico corretto e riferito a tutte e tre le migliorie offerte. Si legge infatti in sentenza: “Il motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati ed obbligo della Stazione appaltante di escludere dalla procedura il Rti con a capo la contro interessata”.
La Provincia di Lucca è stata condannata anche a 1500 euro di spese.