“Indennità da pagare anche durante le ferie”, macchinista e capotreno risarciti da Trenitalia

Il tribunale ha condannato l'azienda a corrispondere le spettanze ai due lavoratori che hanno fatto causa

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Le indennità vanno riconosciute al lavoratore anche quando è in ferie e non solo nei mesi di lavoro ordinario. Lo scorso anno era accaduto in Veneto e ora è successo anche in Toscana.

Il tribunale di Firenze, competente per materia e territorio, ha accolto il ricorso di un macchinista e di un capotreno, rinviando a tribunali di altre regioni gli altri 12 ricorsi, condannando Trenitalia spa a versare alcune indennità in busta paga a due lavoratori. Entrambi hanno quindi ottenuto il riconoscimento del pagamento delle indennità durante il periodo di ferie, cosa che finora non avveniva. Oltre agli arretrati, in busta paga, dunque, da ora in poi i due ricorrenti riceveranno le voci variabili della retribuzione legate alla loro funzione pure durante i giorni trascorsi in vacanza: tradotto in euro gli spetta una media di 30 euro al giorno, per il capotreno, e di circa 25 euro al giorno  per il macchinista, invece degli attuali 4,50 euro per entrambi, oltre allo stipendio base ovviamente.

I due lavoratori residenti in provincia di Lucca avevano fatto causa a Trenitalia spa sostenendo di lavorare in prevalenza a bordo del treno e di svolgere anche alcune giornate di riserva (con permanenza all’impianto di appartenenza ma chiamati ad effettuare eventuali servizi sui treni in caso di necessità) e hanno riferito ai giudici fiorentini, come emerge dalla sentenza pubblicata ieri (9 marzo), che la loro retribuzione è costituita, oltre che da una parte fissa, anche da una serie di emolumenti che, pur a carattere variabile (in quanto legati alle ore di condotta, agli orari effettuati e all’attività effettivamente resa), sono correlati al normale espletamento delle loro mansioni e sono stati da loro percepiti mensilmente con cadenza continuativa ed abituale; hanno aggiunto che tali emolumenti variabili non sono stati conteggiati dal datore di lavoro ai fini del computo della retribuzione loro spettante durante i periodi di godimento delle ferie ed hanno rilevato che tale condotta, che determina la corresponsione della retribuzione nei periodi feriali in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell’attività lavorativa, è in aperta violazioni della disciplina dettata sul punto dalla normativa sovranazionale (Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione).

E il giudice Tommaso Maria Gualano del tribunale di Firenze ha dato ragione ai lavoratori e torto all’azienda, e al contratto collettivo nazionale per come era concepito, così come aveva già fatto lo scorso anno il giudice del tribunale di Venezia. Si legge infatti in sentenza: “Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati principi comunitari, prevedono il contrario”.  Il giudice ha quindi condannato Trenitalia a versare oltre 5mila euro al capotreno, di differenze retributive per gli anni dal 2012 al 2020, e circa 3700 euro al macchinista, sempre di differenze retributive per gli anni dal 2012 al 2020, annullando le clausole del contratto aziendale, 2012 e poi 2016, sul punto specifico delle indennità e infine condannando Trenitalia a 2500 euro di spese legali per ciascuna posizione, definita in due differenti sentenze. Dopo la sentenza di Venezia ora si aggiunge anche questa di Firenze con inevitabili ripercussioni su tutte le cause analoghe in tutta Italia e se si pensa che Trenitalia ha circa 12mila dipendenti tra macchinisti e capotreno si comprende facilmente la portata storica e rivoluzionaria di questa decisione della magistratura ordinaria.

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