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Caso Ragusa – Logli, Novani: “L’ordinanza di Genova è invalida, la Cassazione annullerà il provvedimento”

21 gennaio 2023 | 14:30
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Caso Ragusa – Logli, Novani: “L’ordinanza di Genova è invalida, la Cassazione annullerà il provvedimento”

E’ il parere del professore viareggino di procedura penale

Sul caso Ragusa – Logli e l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di revisione del processo presentata dal legale della difesa, interviene, dopo averla esaminata, il professore, viareggino, Sergio Novani, che, come noto, insegna procedura penale all’università Insubria, ed è consulente nel team difensivo di Massimo Bossetti.

“Sappiamo  – spiega – che la domanda di revisione si basa su alcune dichiarazioni, due, rese dai signori Gnesi e Mazzotta che hanno avuto modo di dire, al legale del Logli, che il Gozi, testimone d’accusa, testimone fondamentale per la colpevolezza del Logli, avrebbe confessato (ad entrambi) di aver dichiarato il falso.L’ordinanza muove da una premessa fondamentale: effettivamente la testimonianza del Gozi è stata una testimonianza decisiva per la deliberazione di colpevolezza del Loglima, così si legge, anche qualora i fatti rappresentati dalle dichiarazioni dei nuovi testimoni, Gnesi e Mazzotta, risultassero accertati, ciò non comporterebbe il venir meno della condanna, quindi non determinerebbe il proscioglimento, l’assoluzione dello stesso condannato. La Corte, come dicevo, arriva a dichiarare l’inammissibilità, sulla base di alcune premesse, la prima delle quali riconosce nella dichiarazione del Gozi, la testimonianza fondamentale che ha determinato la colpevolezza del Logli. Si precisa poi che il Gozi è persona di etnia sinti e quindi culturalmente diffidente nei confronti della pubblica autorità.Insomma, dice la Corte di appello, si tratta di persone che hanno un atteggiamento diffidente…che fanno a meno di rendere dichiarazioni alla pubblica autorità…ed è proprio per questa ragione che il Gozi è stato un testimone credibile ed attendibile, proprio perché non ha reso dichiarazioni spontanee, e si è mostrato, anzi, resistente, inizialmente resistente. Tutto questo, aggiunge la corte, dimostra la veridicità delle dichiarazioni del Gozi.  Muovendo da questa premessa, la corte ritiene, non si sa bene in base a quale massima di esperienza, che coloro che intendono rendere false dichiarazioni non sono resistenti…ma anzi sono i primi a recarsi spontaneamente a renderleGozi non si è recato spontaneamente a renderle, ma anzi è stato chiamato d’imperio, quindi Gozi dice la verità!”. 

Quindi?

“Seguendo il ragionamento della Corte d’Appello – precisa Novani –  se il Gozi è persona culturalmente diffidente a parlare con la pubblica autorità, lo sarà sia nel caso voglia rendere dichiarazioni veritiere, sia nel caso voglia rendere dichiarazioni false, quindi, non ha senso dire che, qualora avesse inteso rendere dichiarazioni false, sarebbe corso dalla pubblica autorità perché la sua fisiologica diffidenza glielo avrebbe impedito. Stessa pseudo massima di esperienza la Corte avrebbe dovuto applicarla anche allo Gnesi e al Mazzotta: le loro dichiarazioni si considerano inverosimili perché rese dopo il passaggio in giudicato della sentenza…quindi tardivamente,nonostante i “testimoni” abbiano affermato di aver ricevuto la confessione del Gozi quando ancora il procedimento non era giunto a conclusione.  Insomma, trattandosi di persone che conoscevano il Logli (lo Gnesi si dice sia un amico di lunga data), sarebbero senz’altro corse a rendere le dichiarazioni e la tardività dimostrerebbe la non veridicità. Ma la Corte, anche per Gnesi e Mazzotta, per coerenza logica, avrebbe dovuto applicare la stessa pseudo massima di esperienza applicata al Gozi, trattandosi di persone aventi precedenti esperienze in carcere e quindi persone con un atteggiamento culturalmente diffidente nei confronti delle autorità…(i carcerati non hanno poi questo buon rapporto con la pubblica autorità). Sarebbe ragionevole pensare che non abbiano reso subito le dichiarazioni proprio perché detenuti, naturalmente diffidenti nei confronti della pubblica autorità.  Ed infatti, come il Gozi, hanno reso le dichiarazioni solo a seguito di una richiesta del legale e quindi, come per il Gozi, di un atto di imperio, siccome sia Gnesi che Mazzotta non hanno reso le dichiarazioni subito, allora questo, come per Gozi, dovrebbe essere sintomo di veridicita”.

La Corte poi arriva a dire, per quanto riguarda Gnesi, che è persona che aveva fatto le scuole medie con Logli e quindi amico di antica data – aggiunge il professore – cioè, come dire, che tutti quelli che hanno fatto le scuole medie una determinata persona, saranno amiche per sempre sulla base, ancora, di non si sa bene quale massima di esperienza, e da questa “amicizia di antica data” si inferisce che lo Gnesi, se la sue dichiarazioni fossero state vere, sarebbe subito corso dalla pubblica autorit in quanto amico…(ma, al tempo stesso, non sarebbe corso perché diffidente)”

Come spiega, quindi, la Corte di Genova, l’inammissibilità della domanda di revisione?

Ricorre a massime di esperienza che in realtà sono mere congetture.  Le massime di esperienza sono qualcosa di estremamente serio, sono generalizzazioni empiriche fondate su ripetute esperienze, invece, quelle che vengono utilizzate dalla Corte, sono, per l’appunto, semplici congetture”.

La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza, secondo lei cosa accadrà?

L’ordinanza deve essere annullata anche per altre ragioni. La Corte, per dichiarare l’inammissibilità, applica l’articolo 634 del codice di procedura penale… che cosa dice? il giudice può dichiarare l’inammissibilità della domanda di revisione se e solo se gli elementi di prova nuovi, in questo caso le dichiarazioni dello Gnesi e del Mazzotta, sono in modo evidente, lampante, inidonei a portare al proscioglimento.  E preclusa, però, in questa prima parte del giudizio, la possibilità per il giudice di anticipare il giudizio di merito su quegli elementi. In poche parole, la corte di Genova poteva soltanto astrattamente verificare se quelle dichiarazioni testimoniali fossero, in modo evidente e lampante, inidonee a mettere in dubbio la testimonianza del Gozi. Tutto qui. La corte non poteva fare altro. La Corte d’appello ha immediatamente giudicato come inverosimili le dichiarazioni del Gozi e del Mazzotta, perciò formulando un giudizio di inattendibilità delle stesse che era precluso in questa prima fase del giudizio. L’ordinanza è quindi invalida e la Corte di Cassazione annullerà senz’altro il provvedimento, rinviando il giudizio di revisione ad altra corte di appello”.