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Ammessa con riserva al concorso pubblico, l’Ente pubblica i suoi dati personali. Ora dovrà risarcirla

23 novembre 2022 | 18:00
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Ammessa con riserva al concorso pubblico, l’Ente pubblica i suoi dati personali. Ora dovrà risarcirla

Dopo la condanna a 10mila euro di multa da parte del garante della privacy

Dopo la condanna a 10mila euro di multa da parte del garante della privacy, Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale, è stato condannato nel processo civile di merito a risarcire una donna del comprensorio del Cuoio con circa 25mila euro di danni più spese legali.

La rocambolesca vicenda era iniziata alcuni anni fa quando la donna, che ha portato in Tribunale a Pisa l’ente regionale, aveva deciso di partecipare a un concorso pubblico per operatore socio sanitario. Nella documentazione presentata dichiarava di aver avuto in passato una condanna penale ma per la quale era sopravvenuta piena riabilitazione e che ad ogni modo non prevedeva pene accessorie o interdizione dai pubblici uffici, e allegava tutti i documenti ufficiali che comprovano la veridicità di quanto affermato. Ma non poteva minimamente sospettare quello che sarebbe accaduto da lì a breve.

Un paio di mesi dopo, infatti, viene ammessa con riserva da Estar al concorso che però commette l’errore di pubblicare sul sito web ufficiale le motivazioni di tale ammissione con riserva. Quindi, per ben 9 mesi, lascia sul web tutti i dati personali della donna più la dicitura completa dei motivi della riserva. In prima battuta a intervenire sul grave fatto è il difensore civico della Toscana che segnala l’accaduto al garante della privacy che commina una sanzione da 10mila euro all’ente per violazione del codice in materia di protezione dei dati personali, oltre ai diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Nel 2015 iniziano poi le udienze civili al Tribunale di Pisa a cui la donna si rivolge per chiedere circa 80mila euro di danni. La dicitura incriminata nel frattempo era stata poi eliminata dal sito web dell’ente ma con ritardo e su questo si basava il contenzioso ora arrivato a sentenza. Nei giorni scorsi, infatti, il giudice Teresa Guerrieri del Tribunale pisano ha depositato e pubblicato le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti dell’ente regionale. Si legge in sentenza: “L’odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta attorea di risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di pubblicazione sul sito web dell’Ente convenuto della esistenza a carico della ricorrente di una condanna penale.

Detta condanna, posta a fondamento dell’ammissione con riserva alla partecipazione ad un concorso pubblico indetto dall’Ente, contenuta nella determinazione dirigenziale risultava pubblicata sul sito web almeno per circa 9 mesi. Nel corso del giudizio sono state assunte prove testimoniali dalle quali è possibile desumere come il fatto della pubblicazione sul sito web del dato giudiziario abbia effettivamente determinato nella ricorrente crisi di pianto, attacchi di panico ed emicranie ricorrenti”. Le perizie mediche hanno dimostrato che a seguito di tale increscioso episodio la donna aveva avuto numerosi problemi di salute. Conclude infatti la sentenza: “Alla luce delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, risulta dimostrata l’esistenza del danno, rappresentato da un trauma psichico di modesta entità, imputabile alla presa di coscienza del proprio passato giudiziario dal quale la donna si era emancipata attraverso il difficile percorso della riabilitazione intervenuta anni prima della sua partecipazione al concorso pubblico”.

Il giudice ha anche escluso l’assicurazione dell’Ente dal processo e dal pagamento dei danni che sono interamente a carico di Estar. Dopo alcuni anni, questa è la sentenza di primo grado su una vicenda decisamente particolare.