Contratti non richiesti e in alcuni casi privi di firme valide, il Tar conferma la multa dell’Antitrust a Enegan

Casi a Firenze, Grosseto, Lucca e Massa
Contratti non richiesti, per forniture di luce elettrica e gas, e in alcuni casi privi di firma o con firma non valida disconosciuta poi dai clienti: per tali comportamenti, la società toscana Enegan gas e luce era stata sanzionata dall’Antitrust nel 2016 con una multa di 280mila euro, vietandone l’ulteriore diffusione o la continuazione.
T ali comportamenti ritenuti scorretti dall’Agcm erano stati perpetrati in alcune province toscane, tra le quali Firenze, Grosseto, Lucca e Massa, ma anche in Sardegna e in Abruzzo.
La società aveva impugnato il provvedimento dell’Antitrust al Tar del Lazio che l’11 ottobre scorso ha respinto il suo ricorso condannandola anche a 3mila euro di spese processuali. Durante il procedimento giudiziario il Tar ha confermato la assoluta legittimità del provvedimento dell’Agcm avvenuto a seguito dei plurime segnalazioni da parte di varie associazioni e federazioni di consumatori.
Nel processo di primo grado appena concluso sono stati acquisiti anche i pareri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. Le pratiche commerciali sono consistite in: conclusione di contratti non richiesti e attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica nei confronti di consumatori domestici e microimprese; conclusione di contratti non richiesti attivazione non richiesta di fornitura di gas naturale nei confronti di consumatori domestici e microimprese; nella violazione della disciplina relativa alla conclusione dei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.
In pratica la società sanzionata secondo l’Antitrust, e ora anche secondo i giudici, avrebbe, tramite suoi dipendenti e collaboratori delle diverse agenzie, stipulato contratti senza firma o addirittura con firme risultate poi false. Sono state denunciate anche all’autorità giudiziaria ordinaria tali pratiche e la società Enegan ha poi preso provvedimenti revocando a licenza agli agenti ritenuti responsabili delle palesi violazioni di legge. S
econdo l’Antitrust in un file riepilogativo della stessa società contenente l’elenco delle segnalazioni (con o senza denuncia) per contratto non richiesto ricevute fino a quel momento, si tratterebbe di segnalazioni relative a oltre 1000 punti di prelievo e circa 700 clienti, con indicazione degli agenti/agenzie responsabili, corrispondenti a circa 1,5 milioni di euro di fatturato. Gli interventi della società sono stati tenuti in conto dall’Agcm, ovviamente, e quindi dai giudici de Tar del Lazio.
Si legge in sentenza: “L’ampio corredo probatorio utilizzato (costituito, come visto, da copiosa documentazione interna acquisita presso il professionista, oltre che dalle segnalazioni dei consumatori, la veridicità delle quali non risulta, peraltro, efficacemente contestata) integra poi prova sufficiente dell’addebitabilità a Enegan dei fatti sanzionati, quanto meno a titolo di colpa. La già richiamata ricchezza del compendio probatorio posto a base della delibera, inoltre, non risulta apprezzabilmente indebolita dalle argomentazioni difensive sviluppate dal professionista in corso di procedimento, così che nessuna carenza motivazionale può essere ravvisata nella motivazione della delibera gravata in punto di elemento soggettivo dell’illecito. Quanto infine all’avvenuta implementazione dei controlli sugli agenti in corso di procedimento e alla sua influenza sulla determinazione della durata della pratica, l’Autorità l’ha correttamente valutata, in punto di determinazione degli importi, quale prova di uno sforzo collaborativo da parte del professionista, dal quale ha fatto discendere una diminuzione della sanzione iniziale”. Queste le motivazioni alla base delle decisioni del Tar sulla vicenda.