“Comportamenti scorretti” per eludere l’accordo: vendute circa 800 tonnellate di prodotti chimici

Il tribunale di Pisa ha inibito il colosso veneto Unichimica a continuare con l’uso di un account aziendale di una società ceduta alla Toscolapi di Santa Croce sull’Arno
Il colosso veneto Unichimica è stato stoppato dal tribunale di Pisa per aver eluso un accordo commerciale con la Toscolapi di Santa Croce sull’Arno. Il giudice Teresa Guerrieri ha infatti inibito alla società di Vicenza, con effetto immediato, l’uso di un account aziendale della ditta Vukisa e, sempre con effetto immediato, ha inibito l’utilizzo dell’elenco clienti Vukisa. Oggetto del contenzioso, forniture milionaria per centinaia di tonnellate di prodotti chimici.
E infine, si legge sempre nell’ordinanza: “Fissa una penale di euro 5mila per ogni successiva violazione accertata e di mille euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle statuizioni contenute nel presente provvedimento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza; condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 6mila per compenso professionale”. Questa l’ordinanza urgente del Tribunale pisano nelle more del contenzioso milionario, per concorrenza sleale, che sarà affrontato nel merito successivamente, a meno di accordi tra le parti.
Con ricorso depositato a marzo scorso, la Toscolapi di Santa Croce sull’Arno, azienda specializzata nella distribuzione dei prodotti chimici di base, chiedeva al Tribunale di ordinare a Unichimica la cessazione della condotta anticoncorrenziale posta in essere, inibendo alla stessa di promuovere le vendite, direttamente e indirettamente, dei propri prodotti a tutte le società presenti nell’elenco clienti ceduti alla ricorrente, con conseguente applicazione delle sanzioni. A fondamento del ricorso sosteneva che nel Toscolapi aveva sottoscritto unitamente a Unichimica e Vukisa, sue concorrenti nel mercato dei prodotti chimici, con sede legale in Veneto, un atto denominato “scrittura quadro e preliminari di compravendita”, a mezzo del quale venivano promessi in vendita a Toscolapi il compendio immobiliare ubicato in Santa Croce sull’Arno, il ramo d’azienda di proprietà di Vukisa avente ad oggetto il “commercio e lo stoccaggio di prodotti chimici per l’industria conciaria ed attività affini”.
La sottoscrizione era stata preceduta dall’intesa che Toscolapi avrebbe ridotto sensibilmente la propria quota di mercato in Veneto mentre Unichimica, ceduto il proprio immobile di Santa Croce sull’Arno e il ramo di azienda gestito da Vukisa, avrebbe abbandonato il mercato toscano. Nel 2019, poi, con distinti atti esecutivi dell’accordo quadro, Unichimica aveva trasferito a Toscolapi la proprietà dell’immobile e Vukisa le aveva ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto il commercio e lo stoccaggio di prodotti chimici per l’industria conciaria ed attività affini. Ma Toscolapi aveva registrato, nel secondo semestre 2019, una forte contrazione delle vendite attese sia in relazione ai clienti già fidelizzati sia in relazione a quelli acquisiti con l’acquisto del ramo d’azienda. Avviata un’indagine, Toscolapi aveva scoperto che Unichimica aveva venduto regolarmente i suoi prodotti a terzi, aziende che a loro volta avevano iniziato a vendere i prodotti alla medesima clientela di Vukisa, che in realtà avrebbe dovuto acquistare i prodotti solo da Toscolapi a seguito dell’accordo.
Si legge ancora nell’ordinznza: “Ne derivava come Unichimica stesse utilizzando le informazioni dell’azienda Vukisa, individuate nella politica aziendale, negli elenchi clienti, nelle condizioni contrattuali applicate e, in particolare nei prezzi di vendita, nella scontistica applicabile ai clienti, per distrarre la clientela dall’azienda cessionaria compiendo atti di concorrenza sleale idonei a danneggiare la Toscolapi”.
Da queste risultante processuali il Tribunale di Pisa ha dedotto che: “Di contro, non risulta che entrambe le aziende avessero acquistato prodotti da Unichimica prima della cessione dell’azienda Vukisa a Toscolapi. Tanto basta a ritenere provata, attraverso una lettura unitaria e non parcellizzata degli elementi acquisiti, la sussistenza di condotte poste in essere in violazione della correttezza professionale ed idonee a danneggiare l’altrui azienda che ha visto la contrazione del proprio fatturato proprio all’indomani dell’acquisizione dell’azienda Vukisa. Avere mantenuto attivo un account dell’azienda ceduta allo scopo di sviare la clientela ovvero cedere l’elenco clienti di Vukisa ad aziende concorrenti allo scopo di commercializzare i propri prodotti sul territorio toscano risultano condotte oggettivamente contrastanti con la correttezza professionale, direttamente imputabili alla società resistente che ne ha tratto vantaggio ed idonee a danneggiare l’azienda cessionaria”. Il caso proseguirà eventualmente per stabilire il quantum del danno subito da Toscolapi per la vendita “scorretta” di circa 800 tonnellate di prodotti chimici, e a meno di accordi tra la parti si tratterà di un contenzioso di milioni di euro. Si vedrà.