Mantenimento per il figlio: denunciato dalla ex moglie e assolto dopo 6 anni. Giustizia per un padre fiorentino

L’avvocato Olmi: ” Il mio cliente fu anche accusato di violenze. Il serio auspicio è che il nuovo percorso di vita da maggiorenne del figlio del mio cliente, sia costellato da maggiore serenità e distensione”
Alimentazione diretta del minore, assolto il padre denunciato dall’ex moglie.
A darne notizia, oggi, sono stati lo stesso uomo e il suo legale fiorentino, avvocato Antonio Olmi in una conferenza stampa in tribunale a Firenze.
Il lungo e penoso percorso giudiziario nasce nel 2016 dalla denuncia-querela depositata dalla madre di un figlio minorenne (che all’epoca aveva 12 anni) dove affermava che il padre non provvedesse ad ottemperare agli obblighi dimantenimento suoi e del minore. Detta querela fu successivamente integrata dalla denunciante per ulteriori condotte di reato asseritamente protrattesi a suo discapito sino all’ottobre del 2018.
Solo il 9 maggio 2019 sarà celebrata la prima udienza di un processo penale della complessiva durata di 6 anni, al termine del quale il tribunale di Firenze ha prosciolto il padre del ragazzo con la formula più ampiamente assolutoria.
Nel corso del dibattimento si sono ripercorsi i difficili momenti che hanno costellato la causa giudiziale di divorzio, la quale nasceva da una posizione di totale sbilanciamentodellafigurapaternarispetto a quella materna. L’uomo subiva un licenziamento improvviso nel luglio 2014, e era costretto ad un diritto di visita del proprio figlio oltre che frammentato, anche odiosamente ostacolato dalla madre in modo totalmente incomprensibile.
“Ognitentativodiampliamentodicollocazionedelminoredalpadrevenivasistematicamente oppostocon istanze condite, peraltro, da ignobiliaccuse di violenzagenericamente ascrittaal padre neiconfrontidelminore – spiega il legale -. Congrandescrupoloiservizi sociali di Firenze e il tribunale hannoperòneltempo[forse troppo]potutoaccertare la totale infondatezza di dette orribili accuse, recependo, peraltro, unsedimentatodisagiodelfigliodellaex-coppianeiconfrontideglialienantiatteggiamentimaterni.
Ed infatti, progressivamente il tribunale di Firenze ha accolto le richieste del padre e dello stesso figlio (che aveva personalmente esposto le proprie volontà in un manoscritto diretto ai Giudici della causa) parificando finalmente nel lugliodel2016, il tempo di permanenza del minore con i due genitori.
Nel processo si è ricordato come in quella causa civile, (conclusa nel 2018 in favore delpadre)lamadredelragazzino,avesseostacolatointuttiimodilafigurapaterna,arrivandopersinoadimpedirelecuredelfiglioall’ospedalepediatricoMeyerdiFirenzee,contestualmente,intralciandoilragazzonellasuevariesceltedivita,ivicompresaaddiritturaquellasull’attivitàsportiva.
Il padre, infatti, nel 2017 fu costretto a rivolgersi al medesimo tribunale che, con un provvedimento d’urgenza, ritenne di limitarelaresponsabilitàgenitorialedellamamma, relativamente ai temi della tutela della salute e della pratica sportiva, attribuendo a riguardo potere di scelta esclusiva al solo padre.
Nella lunga istruttoria dibattimentale è emerso il gravissimo disagio economico dell’imputato, attraverso anche le testimonianze di figure vicine allo stesso che hanno potuto riferire al Giudice di averlo supportato economicamente per consentirgli di ottemperare agli obblighi economici cui era tenuto.
Nelcorsodell’esameilpadre ha riferitoal giudicecomeegliabbiasempreprovvedutoeconomicamenteematerialmenteedinmododiretto,perilpropriofiglio.
“Lasituazione era sicuramente difficilissima, ma ho sempre provveduto direttamente a tuttele esigenze di mio figlio – racconta il padre – dal cibo alle spese scolastiche ad i libripiuttostocheallespesesportiveaquelleextrascolasticheemediche”.
“Hoseguitopersonalmente il percorso riabilitativo di mio figlio che, a causa della sua patologia,avevasviluppatoundeficitmuscolarepoicorrettoconunaidoneaginnasticariabilitativa, interamente da me sostenuta– prosegue il padre – In questi anni misono sempre prestato ad accompagnare mio figlio in ogni luogo egli avesse necessità perragioni scolastiche e sportive. Sono stato costretto addirittura in alcuni casi, a doverriacquistarepartedelvestiarioedeffettipersonalidimiofiglio,perchélamadresirifiutavaincomprensibilmentedirestituirli quandodovevaveniredame”.
Nel corso del dibattimento sono emerse, inoltre, alcune “singolarità”, come quella dell’agosto del 2015, quando la madre lamentava a più riprese di trovarsi in una condizione economica disagiata a causata dell’ex-marito, minacciandolo di sporgere denuncia-querela contro di lui: ebbene, dalle testimonianze raccolte e dalle documentazioni è emerso che la stessa in quel periodo abbia organizzato una vacanza di quasi 1 mese negli Stati Uniti, in compagnia di amici, pretendendo al contempo ilmantenimento. Nello stesso anno, nonostante la madre continuasse a lamentare situazioni di difficoltà economica, regala allo stesso figlio con la partecipazione dei genitori, una Palystation nuova del valore di 500 euro.
“In quel mese ho provveduto interamente a unicamente a mio figlio – prosegue il padre –a causa delle citate difficoltà, io e mio figlio ci siamo potuti permettere per quella estate,solounabrevevacanzadi5 giorni incampeggioaTorredel Lago.”
In un passaggio della sentenza è dato leggere che – “l’imputato ha sempre pagato gliimporti stabiliti per il mantenimento del figlio e tale dato è stato confermato dallastessapersonaoffesacheinudienzahaprecisatocheaseguitodellariduzionedelcontributo,il padreavevaversatosolo lesommeprevisteperil figlio…”
Nelle ultime battute della sentenza è, peraltro, dato leggere che “quanto al figlio non èpossibile muovere alcun rimprovero all’imputato, ha sempre versato quanto dovutoneimomenti didifficoltaderivatidallaperditadel lavoro”.
Con riferimento alle presunte trasgressioni degli obblighi di mantenimento nei confronti dell’ex moglie, rimproverate al padre del ragazzo, l’argomento speso dal Tribunale è squisitamente tecnico: i coniugi sino al 2018 non erano destinatari di una sentenza definitiva di divorzio, ovvero di quella condizione essenziale che avrebbe consentito di accordare tutela penale alla donna, con la conseguenza quindi che l’accusa rivolta dalla Procura e dalla parte civile all’imputato è risultata del tutto destituita di fondamento.
“Il tribunale di Firenze ha centrato completamente il focus delle questioni in contesa,accogliendo tutte le argomentazioni difensive spese nel corso del processo, sia di naturaformale,sianelmerito”–dichiaral’avvocatoAntonioOlmidiFirenze,chehaassistitoil padre nel processo – .È anche il caso di evidenziare che la persona offesa è statainvitata durante il dibattimento a rimettere ove possibile la querela e rinunciare allacostituzionedipartecivile,restituendoperl’ennesimavoltaunseccodiniego. Il mio assistito registra l’ennesimo successo processuale contro l’ex moglie, (lo stesso hadovuto subire 7 denunce querele ed affrontare 3 processi penali tra il 2011 e il 2013): ilserio auspicio è che il nuovo percorso di vita da maggiorenne del figlio del mio cliente, siacostellatodamaggioreserenitàedistensione”.
Una sentenza, quindi, che fa emergere certamente l’attenzione capillare del giudice fiorentino nei confronti di un padre, che supera in qualche modo quella più che discutibile tutela aprioristica nei confronti delle donne (solo perché donne e madri) in fatti del genere.
Il tribunale di Firenze riconosce in modo incontrovertibile invece, in questo caso, le ragioni di un padre con una sentenza che può (e deve essere) da monito per tutte quelle donne che si affacciano troppo facilmente alla denuncia in sede penale con, spesso e volentieri, la speranza in cuor loro di distruggere la vita del padre dei propri figli.