La sentenza |
Cronaca
/

Obbligo vaccinale, due medici lo impugnano ma il Tar respinge la richiesta

7 febbraio 2022 | 19:15
Share0
Obbligo vaccinale, due medici lo impugnano ma il Tar respinge la richiesta

“La possibilità di proseguire l’attività professionale adottando le opportune cautele è consentita soltanto per accertato pericolo per la salute”

Due medici di Fucecchio hanno provato ad impugnare al Tar di Firenze l’obbligo vaccinale per i sanitari ma i giudici amministrativi hanno respinto la richiesta. L’istanza cautelare per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, non è stata accolta dai giudici che per l’ennesima volta hanno ribadito che: “Per effetto della nuova disciplina, la possibilità di proseguire l’attività professionale adottando le opportune cautele è consentita soltanto ai soggetti di cui al comma 2, cioè a coloro per i quali sia accertato un pericolo per la salute che legittima l’omissione o il differimento della vaccinazione (categoria nella quale non risulta annoverabile il ricorrente)”.

L’obbligo vaccinale sussiste per tutti i dipendenti del settore sanitario: per poter lavorare, devono essere vaccinati a prescindere dalle mansioni assegnate. Ma i medici no vax che poi vengono sospesi dai rispettivi ordini professionali continuano a proporre ricorsi sia al Tar sia al giudice ordinario a seconda delle richieste ma la magistratura sta fornendo indicazioni chiare e precise nelle varie sentenze già emesse. Si legge infatti anche in queste due ultime sentenze dei due medici non vax originari di Fucecchio: “Considerato che – a prescindere da ogni valutazione circa il merito del ricorso – la tempistica di cui sopra induce a ritenere insussistente il presupposto del periculum in mora; Viste peraltro le modifiche apportate dall’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 26 novembre 2021 n. 172 all’art. 4 del D.L. n. 44/2021; Rilevato che per effetto di tali modifiche l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è ora adottato dall’Ordine professionale a cui appartiene il soggetto interessato e (art. 4 comma 4) ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.

E infine il passaggio più importante della sentenza del Tar che spiega ancora una volta i termini giuridici della questione. “Considerato che, per effetto della nuova disciplina, la possibilità di proseguire l’attività professionale adottando le opportune cautele è consentita soltanto ai soggetti di cui al comma 2, cioè a coloro per i quali sia accertato un pericolo per la salute che legittima l’omissione o il differimento della vaccinazione (categoria nella quale non risulta annoverabile la ricorrente). Ritenuto che in relazione a quanto sopra non si ravvisa comunque un interesse attuale della ricorrente alla tutela cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana respinge l’istanza cautelare formulata nel ricorso”. Ma la battaglia tra medici no vax e lo Stato prosegue anche se poi in molti fanno marcia indietro e si vaccinano. La questione resta pendente su diversi tavoli giudiziari in Toscana come altrove.