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Cronaca
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Bimba nasce con una grave intossicazione di metadone, respinto il ricorso dei genitori contro l’adozione

13 settembre 2021 | 14:01
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Bimba nasce con una grave intossicazione di metadone, respinto il ricorso dei genitori contro l’adozione

Padre e madre biologica e nonni sono stati ritenuti non idonei ad accudire la piccola. Confermate le decisioni del tribunale di Firenze e dell’appello

Bimba nasce con una grave intossicazione da metadone, successivamente viene resa adottabile dal tribunale dei minorenni di Firenze e affidata a un’altra famiglia, ora la Cassazione ha respinto definitivamente i ricorsi dei genitori e dei nonni paterni che ne avevano richiesto l’adozione.

Per i giudici invece la bimba era stata abbandonata, oltre a gravi problemi di salute iniziali dovuti all’intossicazione grave da metadone, e i genitori non se ne erano occupati per problemi di tossicodipendenza e non sono stati ritenuti idonei a farlo nemmeno ora, così come i nonni paterni. La piccola continuerà a vivere in pre-adozione con la sua nuova famiglia in attesa di regolarizzazione definitiva.

Così hanno stabilito gli ermellini in merito alla vicenda giudiziaria legata a una bambina del pisano ma ovviamente si tratta di una vicenda umana di enorme complessità e difficoltà. Nel 2018 il tribunale per i minorenni di Firenze, confermando la già disposta sospensione della responsabilità genitoriale, aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore che alla nascita era risultata positiva al metadone per l’uso fattone dalla madre, ed essendo emerso già in tale occasione che entrambi i genitori avevano problemi legati alla tossicodipendenza, secondo gli atti processuali; il tribunale aveva inoltre disposto l’interruzione di qualunque rapporto della minore con i parenti e ne aveva ribadito il collocamento etero familiare preadottivo.

Nel 2019 La corte di appello di Firenze aveva confermato tale statuizione, respingendo i separati appelli proposti distintamente dai genitori e dai nonni paterni. La Cassazione ora ha scritto la parola fine sulla vicenda processuale.

Quel che è emerso dalla ricostruzione fatta già dalla Corte di appello è che sin dalla nascita si evidenziarono problemi di salute della bambina e che i nonni, anche se non avevano capito che questi erano da collegare all’uso della droga, avrebbero potuto e dovuto prontamente intervenire, “intervento che tuttavia non emerge. Non può non rimarcarsi che si parla di una neonata e che i trascorsi dei due giovani genitori erano comunque noti e tali da indurre una attenzione rafforzata nei nonni paterni. Ancora, è stato accertato dai giudici di merito (senza contrarie rilevanti indicazioni processualmente autosufficienti) che, informati ufficialmente della situazione dall’assistente sociale, non si fecero avanti per accudire la minore; anche la discrezione dichiarata nei confronti della disponibilità che avrebbero mostrato la nonna materna e la loro figlia, appare inconciliabile una volta che era risultata evidente l’irrealizzabilità di queste ipotesi, come si desume inequivocabilmente dal collocamento della minore presso un centro di e poi in affido etero familiare con l’assenza di iniziative concrete volte a assumere in prima persona l’accudimento e la cura della minore, specificamente sottoponibili ai servizi sociali ed al tribunale per i minorenni, di guisa che il ragionamento svolto dalla corte di appello appare congruamente motivato e logicamente sviluppato laddove valorizza non tanto l’assenza di astratta capacità genitoriale dei nonni, ma quella in concreto emergente in ragione delle specifiche vicende occorse alla neonata”.

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile. Conclude infatti la sentenza della Cassazione: “Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato corretta applicazione a detti principi, giacchè – contrariamente a quanto assumono i ricorrenti – ha puntualmente approfondito le vicende occorse alla minore e le caratteristiche dei rapporti genitori/figlia e nonni/figlia. La corte rigetta il ricorso”.

La bimba continuerà a vivere con la sua nuova famiglia senza più contatti con la precedente e in attesa dell’adozione ufficiale.