Fonti rinnovabili, la Consulta boccia la legge regionale in materia: “Troppi vincoli”

La Corte Costituzionale ha abrogato tre commi dell’articolo 2 della legge del 2000 sul divieto di installazione in aree rurali di impianti di particolare potenza
Troppi vincoli secondo il governo in materia di fonti rinnovabili e nuovi impianti in Toscana, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, numero 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra).
Con ricorso dell’autunno dello scorso anno, la presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello stato, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente all’articooo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, numero 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), nonché al decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Ad avviso dell’avvocatura generale, la disposizione impugnata introdurrebbe con riguardo alle aree rurali, fatte salve le aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, un limite di potenza ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, con il conseguente divieto d’installazione per tutti gli impianti di potenza superiore a quella definita normativamente. Per la presidenza del consiglio dei ministri la legge regionale, in pratica, prevede troppi vincoli per la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile sul territorio toscano impedendone di fatto la diffusione massima.
Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare aree e siti non idonei, non permette, invece, “che le Regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime o di potenza dell’impianto perché ciò contrasterebbe con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea”.
“Del resto, secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili”.
La legge regionale è quindi parzialmente abrogata.