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Ampliamento degli immobili a uso commerciale, il governo impugna la legge regionale

23 maggio 2021 | 14:18
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Ampliamento degli immobili a uso commerciale, il governo impugna la legge regionale

La normativa prevede la possibilità di estensione alle unità immobiliari a destinazione d’uso commerciale al dettaglio, delle misure straordinarie per gli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale

Impugnata dal Governo la legge regionale n° 101 del dicembre scorso. Secondo Palazzo Chigi la normativa presenta carattere di illegittimità costituzionale e nelle prossime settimana sarà la Consulta a decidere in merito. Il ricorso è stato già messo in calendario dai giudici delle leggi. Tale normativa sub iudice prevedeva la possibilità di estensione alle unità immobiliari a destinazione d’uso commerciale al dettaglio, delle misure straordinarie, già previste per gli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, consentendo interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia, con un incremento massimo del venti per cento.

Duro il ricorso del Governo che ravviserebbe plurime violazioni di tali disposizioni denunciando: la realizzazione straordinaria di rilevanti interventi di trasformazione del territorio, in deroga alle previsioni cogenti, prevalenti e inderogabili del Piano paesaggistico regionale, approvato previa intesa con lo Stato. L’abbassamento dei livelli di tutela del paesaggio in contrasto con la convenzione europea sul paesaggio secondo la quale tutto il territorio, anche il paesaggio non vincolato, deve esser oggetto di pianificazione e di specifica considerazione dei relativi valori paesaggistici, mediante lo strumento appositamente previsto dalla normativa nazionale.

L’introduzione di una disciplina irragionevole, poiché, da un lato, la Regione approva il piano paesaggistico e, dall’altro, reitera e amplia la portata di disposizioni eccezionali derogatorie al piano stesso, alla pianificazione urbanistica e al decreto ministeriale. L’intervento unilaterale della Regione. La violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. La violazione della tutela del paesaggio. Il contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento. La violazione del principio di leale collaborazione, in forza del quale è precluso alla Regione esercitare unilateralmente la funzione di disciplina dei beni paesaggistici e infine il contrasto delle disposizioni impugnate con norme internazionali e convenzionali.