La notifica del decreto che dispone il giudizio non è regolare: si farà un nuovo Appello

Un uomo condannato in primo grado per ricettazione non avrebbe avuto diretta cognizione del contenuto dell'atto. Non basta l'avviso ricevuto dal difensore d'ufficio

Non riceve la regolare notifica dell’avviso di conclusione indagini e del decreto che dispone il giudizio, nonostate la corretta elezione di domicilio. Per questo motivo tornerà in Corte d’Appello di Firenze la vicenda di un cinquantenne originario della Campania condannato in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione per ricettazione.

Le notifiche, non perfezionatesi a domicilio, sono arrivate al difensore d’ufficio. Dopo il rigetto della richiesta di rescissione della sentenza dall’Appello l’uomo ha presentato ricorso in cassazione per violazione dii legge e vizio della motivazione per manifesta illogicità.
La Cassazione ha dato ragione al ricorrente: “Non vi è prova – scrive la Corte – che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell’accusa elevata nei suoi confronti”. “Va riaffermato – spiega la Cassazione – che il sistema di conoscenza legale del processo, in base a notifiche eseguita con modalità regolari non implica la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, che deriva solo dalla diretta cognizione dell’imputato del contenuto dell’atto contenente l’imputazione e la citazione a giudizo ovvero dalla conoscenza mediata dal difensore, a condizione che sia dimostrata l’effettività dell’instaurazione del rapporto professionale e la sua prosecuzione sino al momento della vocatio in iudicium”.

Queste condizioni, per la Corte di Cassazione, non si sono verificate. Il provvedimento impugnato, quindi, è annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per un nuovo giudizio della richiesta di rescissione. “Il giudice del rinvio – dice la Cassazione – valuterà i dati processuali e gli altri elementi di fatto rilevanti per apprezzare l’effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, alla luce dei principi di diritto richiamati”.

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