Il reato è prescritto ma l’Appello decide solo sulle sanzioni accessorie: serve un nuovo processo

La Cassazione rinvia ancora una volta a Firenze la decisione sulla pena per un imprenditore, ricordando il divieto di 'reformatio in peius'

Servirà un nuovo giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze in diversa configurazione per decidere sulla condanna definitiva di un imprenditore già ritenuto responsabile in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice con applicazione delle sanzioni accessorie (inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualunque impresa) previste dalla legge fallimentare.

Una prima sentenza di appello era già finita in Cassazione, che ha rinviato la decisione in Appello per il trattamento sanzionatorio da rideterminare per l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice.

Il giudice del rinvio ha però interpretato la sentenza di annullamento solo per la rideterminazione delle sanzioni accessiore e per questo l’imprenditore ha presentato un nuovo ricorso per Cassazione. Due i motivi di ricorso: il primo per inosservanza del codice di procedura penale per la mancata decisione sulla richiesta di applicare l’istituto della continuazione; il secondo per manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione proprio nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per il reato di bancoretta fraudolenta, rideterminando le sole sanzioni accessorie e non la pena pricipale.

Anche secondo la Suprema Corte il provvedimento emesso sarebbe “del tutto disarmonico rispetto all’annullamento” e “in contrasto con i limiti decisori del giudice del rinvio”. “Nel presente caso – spiega la Cassazione – il giudice del rinvio avrebbe dovuto prendere atto della declaratoria di estinzione del reato di bancarotta semplice, già pronunciata dalla Corte di Cassazione, e della non manifesta infondatezza dichiarata, circa il motivo relativo all’omessa decisione sull’istanza di applicazione della continuazione con i reati giudicati con una diversa sentenza irrevocabile, e avrebbe dovuto, di conseguenza, procedere all’esame di tale motivo e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, come esplicitamente indicato nel dispositivo”.

“Deve infine ricordarsi – aggiunge la Cassazione – che, in applicazione del divieto di reformatio in peíus, la riduzione della durata delle sanzioni accessorie decisa dalla sentenza oggetto di annullamento non può essere modificata in senso peggiorativo per l’imputato, nonostante sia conseguenza dell’errore percettivo del giudice del rinvio”.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principo puntualizzati nella sentenza di Cassazione.

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